Image Hosted by ImageShack.us

il mio banner

lunedì 1 dicembre 2008

Cassa Integrazione

La Cassa Integrazione è un intervento che va a sostenere le imprese in difficoltà e a garantire ai lavoratori un reddito sostitutivo della retribuzione.

La Cassa Integrazione Ordinaria spetta ali operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese artigiane del settore edile e lapideo; ne vengono esclusi gli Apprendisti.
La domanda deve essere presentata dall'impresa entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, presso gli uffici dell'INPS. L'impresa compie quest'atto quando c'è una riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
In soldoni quanto viene in tasca?
L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.
Per il 2008 i limiti sono i seguenti:
€ 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.857,48 lordi mensili;
€ 1.031,93 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.857,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.
I periodi di Cassa Integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Al massimo il periodo di durata è di 13 settimane prorogabili fino a 12 mesi e , in determinati casi, il limite è elevato a 24 mesi.

La Cassa Integraione Straordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri di aziende industriali(anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia(tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazionedella domanda); imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; aziende di trasporto aereo.
La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Tale domanda può essere fatta dall'azienda quando si presenta una delle seguenti condizioni: ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, procedure concorsuali.
L'intervento Straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento Ordinario.
Quest'integrazione viene corrisposta al massimo 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione. Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.
In soldoni ecco quanto spetta:
Viene calcolato l'80% della retribuione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
I limiti massimi mensili per il 2008 sono: euro 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensivo della 13a mensilità, della 14a mensilità del premio produzione e di eventuali altre mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 1857,48 lordi mensili.
Euro 1.031,93 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1.857,48 lordi mensili.
A tali importi deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.




Nessun commento:

Posta un commento