Indennità di Disoccupazione Ordinaria: spetta ai lavoratori assicurati che siano stati licenziati, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
La domanda si effettua presso gli uffici dell'INPS della propria città e sul sito www.inps.it. Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Indennità di Disoccupazione Ordinaria con Requisiti Ridotti: Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate .
L'importo è pari al 33% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro, elevato a 1.014,48 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.
La domanda va presentata agli uffici dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Spero di esservi stato utile ciaooo!
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